Statuto Canoa Club Mestre ASD

TITOLO I
Denominazione-Sede

Art. 1 – L’Associazione “Canoa Club Mestre Associazione Sportiva Dilettantistica” (in sigla ove consentito dalla legge “Canoa Club Mestre A.S.D.“), costituita ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del C.C, è un’Associazione sportiva dilettantistica non commerciale senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo statuto per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’Associazione ha sede legale e nautica in Venezia, Mestre (VE), Punta San Giuliano 15/a, svolge le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Veneto. L’indirizzo della sede legale potrà essere cambiato con delibera del Consiglio Diretivo senza che questo costituisca modifica statuaria purché ricada nel territorio del medesimo Comune.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione si intenderà affiliare previa delibera del Consiglio Direttivo: l’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli organismi nazionali affilianti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le competenti autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione degli enti affiliati.

TITOLO II
Scopo – Oggetto

Art. 2 – Scopo – L’Associazione non ha scopo di lucro ed è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera in ambito sportivo per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive nonché ricreative e culturali. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. L’Associazione, conseguito li riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica.

Art. 3 – Oggetto – L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese al formazione, al didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, e in particolare quelle relative alle discipline della Canoa, Kayak (Sprint, Slalom, Wildwater, Marathon, Polo, Freestyle), Sup, Dragon Boat, Ginnastica Per Tutti, in tutte le loro forme o specialità, sia a carattere amatoriale-turistico che sportivo-agonistico, operando dunque per al promozione, la diffusione e al pratica ma anche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dagli organismi affilianti a cui aderisce organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, attività ed eventi sia sul territorio sia regionale e nazionale che all’estero, nel rispetto delle norme federali. L’Associazione potrà svolgere altre attività sportive dilettantistiche nell’ambito di eventuali ulteriori discipline riconosciute dalle competenti autorità sportive.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere altre attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell’organizzazione sportiva di riferimento, quali:

  1. la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l’organizzazione di corsi, eventi, manifestazioni e trasferte e, in generale, mediante l’attività svolta da associati o tesserati anche attraverso al partecipazione a manifestazioni fieristiche nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l’espletamento di studi e ricerche di mercato nell’ambito delle discipline federali, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
  2. l’acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione, la locazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;
  3. l’organizzazione e al promozione di servizi utili agli interessi dei praticanti el discipline federali, quali a titolo meramente esemplificativo, li noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa, imbarcazioni, armadietti e simili;
  4. l’attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l’allestimento e al gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche ni occasione di manifestazioni sportive o ricreative, palestre, piscine e altri spazi ludico ricreativi, spacci interni e shop di abbigliamento, di accessori sportivi e di generi affini;
  5. qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell’assenza del fine di lucro.

TITOLO III
Soci e Tesserati

Art. 4 – Il numero dei soci e tesserati è illimitato. Condizione per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione.

Art. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’Associazione, dichiarando di voler aderire alla vita associativa, di impegnarsi, ad accettare ed attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti attuativi e alle delibere adottate dagli organi dell’Associazione, di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi nonché di accettare e rispettare el norme e le direttive CONI.
La domanda di adesione dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa. La quota associativa è uguale per tutti i soci a prescindere dal momento dell’anno in cui viene presentata la domanda di ammissione. Tuttavia li pagamento effettuato dal primo novembre, se è specificato nella domanda, potrà valere per l’anno successivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria. Colui che sottoscrive al domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso al stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La validità della qualità di socio si intende conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione se sottoscritta da un componente del Consiglio Direttivo. Potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il giudizio deve sempre essere motivato e l’aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri. La qualifica di socio sarà intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesim e ai diritti che ne derivano.
Il libro dei Soci pubblica ni maniera chiara e corretta il riassunto del movimento degli associati.

Art. 6 – Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci onorari coloro che, ad insindacabile giudizio dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, si siano particolarmente distinti nei settori di attività dell’Associazione e in organizzazioni sociali o sportive di particolare rilievo a livello regionale, nazionale o internazionale. I soci onorari sono dispensati dal pagamento delle quote sociali.

Art. 7 – Tutti coloro i quali intendono partecipare all’attività degli organismi sportivi affilianti in qualità di tesserati richiedono – attraverso l’Associazione o nelle forme previste dall’organismo nazionale affiliante – il tesseramento ala Federazione Sportiva Nazionale, alla Disciplina Sportiva Associata o all’Ente di Promozione Sportiva a cui l’Associazione è regolarmente affiliata.

Art. 8 – La qualità di socio dà diritto:

  1. a partecipare a tutte lr attività principali e secondarie promosse dall’Associazione, nel rispetto delle norme associative vigenti;
  2. vestire l’uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali;
  3. a partecipare alla vita associativa;
  4. a partecipare all’assemblea dei soci nonché a godere dell’elettorato attivo e, se maggiorenni, anche di quello passivo; tali diritti partecipativi possono essere esercitati se li socio risulta in regola con li pagamento della quota associativa e non sussistono debenze di alcun tipo nei confronti dell’Associazione.

    I soci sono tenuti a:

  1. all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  2. al pagamento del contributo associativo;
  3. a mantenere un comportamento uniforme alle finalità dell’Associazione;
  4. ad utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 9 – La qualità di tesserato dà diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  2. di fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione;
  3. vestire l’uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali.

    I tesserati sono tenuti:

  1. all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  2. al pagamento del tesseramento e di eventuali altre quote aggiuntive straordinarie, mensili o settimanali per le attività e i servizi sociali;
  3. ad utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 10 – Il tesseramento è l’atto con il quale si compie l’inserimento di una persona fisica nell’ordinamento sportivo, ed è sostanzialmente un atto di adesione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) a cui l’Associazione risulta affiliata e attraverso il quale il soggetto esercita il diritto di praticare l’attività sportiva, nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle FSN, DSA ed EPS. Le parti non possono personalizzare il contenuto degli accordi di tesseramento, né pore condizioni e termini di durata diversa da quelli stabiliti dai rispettivi organismi sportivi. La durata del tesseramento è quella fissata dall’organismo affiliante.
Il tesseramento avviene secondo un procedimento formale disciplinato dai rispettivi organismi sportivi e, attraverso tale procedura, il tesserato diviene titolare di diritti e obblighi nei confronti dell’ordinamento sportivo e dei soggetti che ne fanno parte.
L’Associazione s’impegna a garantire li diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati nell’ambito delle Assemblee di settore delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate a cui l’Associazione è affiliata.

Art. 11 – I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e ni ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili. Oltre alla quota di iscrizione li Consiglio Direttivo potrà richiedere altre quote sociali aggiuntive, straordinarie, mensili o settimanali per le attività ed i servizi sociali.

TITOLO IV
Recesso – Esclusione

Art. 12- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 13 – I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  1. recesso volontario che dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  2. morosità protrattasi per oltre tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. esclusione deliberata dalla maggioranza dell’Assemblea per gravi motivi; sono considerati, a titolo meramente esemplificativo, gravi motivi legittimanti l’esclusione al condotta del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con al sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio ovvero commetta grave inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  4. per scioglimento dell’Associazione.

I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Le controversie che insorgessero tra i Soci e l’Associazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante PEC o posta ordinaria con ricevuta di ritorno e dovranno essere motivate. Il socio, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare con le modalità di cui sopra una lettera al Presidente dell’Associazione chiedendo al convocazione del Collegio dei Probiviri entro 10 giorni. L’associato potrà inoltre ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata al delibera di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di tesserato si perde per esclusione e mancato rinnovo.

Art. 15 – L’esclusione dalla partecipazione alle attività sociali sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Tesserato:

  1. che non ottemperi ni maniera grave ale disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti edele deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Provvedimenti sullo status di tesserato sono, invece, di competenza esclusiva dell’organismo nazionale a cui risulta affiliato.
lI tesserato che entro i termini fissati dall’organismo sportivo affiliante per il rinnovo del tesseramento non presenta li relativo modulo di tesseramento perde automaticamente le proprie pregative nell’ambito del sodalizio.

TITOLO V
Patrimonio dell’Associazione

Art. 16 – Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal fondo patrimoniale di garanzia, ai sensi della normativa vigente in materia di personalità giuridica, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione;
  2. da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Salvo diversa previsione di legge, se nel corso della vita associativa in conseguenza di perdite il patrimonio dovesse diminuire di oltre un terzo al di sotto del patrimonio minimo stabilito dalla legge per li mantenimento della personalità giuridica, li Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o il scioglimento dell’ente.

Risorse economiche

Art. 17 – L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

  1. quote associative annuali;
  2. quote di iscrizione alle attività sportive;
  3. dal residuo attivo di gestione scaturente da manifestazioni organizzate;
  4. contributi degli aderenti e/o di privati;
  5. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
  6. contributi di organismi internazionali;
  7. reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art.16;
  8. rimborsi derivanti da convenzioni;
  9. eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali per le quali verrà tenuta apposita contabilità separata secondo la norma vigente.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali a soci o tesserati, lavoratori e collaboratori, e a componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che al destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

Art. 18 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

TITOLO VI
Organi dell’Associazione

Art. 19 – Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Revisore Unico se nominato;
  5. il Collegio dei Probiviri;

Assemblea dei soci

Art. 20 – L’Assemblea è l’organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e senza debenze di alcun tipo nei confronti dell’Associazione; le deliberazioni da esso adottate, in conformità alo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso al sede sociale e nei luoghi di esercizio dell’attività, almeno oto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai singoli soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la conoscenza ad ogni singolo socio quali a puro titolo esemplificativo: l’invio di lettera semplice, e-mail, o firma per presa visione della convocazione dell’Assemblea, in ogni caso almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Di ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale a cura del Segretario.
lI verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, sarà conservato agli atti dell’Associazione; ogni Socio potrà prendere visione sia del verbale stesso che del bilancio
approvato.
L’Assemblea, salvo diversa disposizione di legge, può svolgersi anche con modalità telematiche
a condizione che sia in ogni momento garantito l’accertamento dell’identità dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Art. 21 – L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
  2. procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  3. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
  4. nomina, ove del caso, li Revisore Unico, su proposta del Consiglio Direttivo;
  5. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione ordinaria dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, compresa l’esclusione dei Soci per gravi motivi;
  6. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora
ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano al loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Art. 22 – L’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori. L’Assemblea straordinaria delibera altresì su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione straordinaria dell’Associazione.

Art. 23 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati più della metà dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia li numero degli associati intervenuti o rappresentati. Sono fatti salvi quorum rafforzati previsti dalla legge o dal vigente statuto.
Per lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto.
Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
dei 3/4 dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di più di 1/3 dei soci aventi diritto. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della
costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento ala stessa.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote annuali e senza debenze di alcun tipo nei confronti dell’Associazione, ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di due deleghe. Il minore esercita il diritto di elettorato attivo nelle Assemblee sociali mediante l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Il diritto di elettorato attivo e passivo viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo li raggiungimento della maggiore età. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quarti dei soci aventi diritto.

Art. 24 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti di volta in volta dall’Assemblea dei soci fra i soci maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni corrispondenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprano qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva se riconosciuti dal CONI o dal CIP.
La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo li rimborso delle spese sostenute ni conseguenza della carica ricoperta.
Nella prima riunione convocata dal consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo elegge con maggioranza assoluta fra i suoi membri: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici. Dell’operato si dovrà comunque riferire al Consiglio Direttivo dietro semplice richiesta.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo PEC, email da spedirsi o consegnarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza e solo ni caso di urgenza anche via comunicazione telematica o telefono.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove. È ammesso che le sedute del Consiglio Direttivo avvengano in modalità telematiche a distanza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione nei limiti di quanto stabilito dal presente Statuto e nel rispetto di eventuali indicazioni assunte dall’Assemblea.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. attuare le finalità previste dallo Statuto e curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  2. redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre i bilanci preventivi;
  3. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale e definire le modalità di rimborsi ai sensi della normativa vigente;
  5. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  6. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri, con impegno a riferire sull’attività svolta al Consiglio a semplice richiesta;
  7. predispone e approvare, qualora ritenuto funzionale al regolare svolgimento delle attività elettorali, specifico Regolamento elettorale dell’Associazione;
  8. adotta modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per al prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte dagli enti sportivi affilianti a cui l’Associazione aderisce nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali; li tutto anche ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 39/2021;
  9. compiere tutti gli atti e le operazioni per al corretta amministrazione dell’Associazione.

Art. 26 – Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante li corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino al metà del consiglio, i rimanenti provvederanno ala
integrazione del consiglio con li subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la 1/4 delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, li consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere al maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Presidente

Art. 27 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza sociale e legale nei confronti di terzi e in giudizio, nonché la firma dell’Associazione. Dura in carica quattro anni, corrispondenti con li quadriennio olimpico. Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla li funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all’Assemblea li bilancio consuntivo; può adottare, tramite delibera, provvedimenti urgenti necessari informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei conti

Art. 28 – Il Revisore potrà essere nominato ogni quattro anni dall’Assemblea ordinaria. Dura in carica quattro anni, corrispondenti con li quadriennio olimpico ed è rinominabile. Può essere nominato Revisore un socio o un non socio in possesso di adeguate competenze economico-contabili; non può essere nominato:

  1. colui che risulta aver subito procedimenti di esclusione da altre associazioni a causa della sua condotta;
  2. colui che abbia assunto, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione nell’Associazione (collaboratore tecnico, amministrativo, segretario, consigliere, ecc. ).

Art. 29 Al Revisori dei Conti, se nominato, spetta:

  1. il controllo della contabilità dell’Associazione;
  2. il controllo del rendiconto economico e finanziario riferendone all’Assemblea ordinaria mediante apposita relazione;
  3. il controllo periodico, delle risorse finanziarie dell’Associazione;
  4. verifica dell’attuazione delle delibere assembleari;

Il Revisore avrà la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Collegio dei Probiviri e controversie

Art. 30 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra i Soci stessi. I membri del Collegio durano in carica quattro anni, corrispondenti con li quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli Organi dell’Associazione, e fra l’Associazione ed i Soci. Giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell’ordinamento, del presente Statuto, assicurando li diritto di difesa e con l’obbligo di comunicazione scritta degli addebiti. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito ala interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti. Le decisioni devono essere motivate.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 31 – Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività del’Associazione, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alle deliberazioni dell’assemblea dei soci con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso al sede sociale, devono esere mesi adisposizione dei soci per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico dele relative spese.

TITOLO VII
Scioglimento

Art. 32 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il
voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto. L’assemblea Straordinaria espressamente
convocata per lo scioglimento sarà valida con al presenza, diretta o per delega, di almeno 3/4 degli aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

  1. le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  2. il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
  3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  4. i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli art. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Art. 33 – Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni senza fini di lucro che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 34 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e delle Federazione Sportiva Nazionale della Disciplina Sportive Associata o del’Ente di promozione sportiva a cui l’Associazione aderisce e le disposizioni di legge in materia vigenti.